GIUDICE SPORTIVO, 2 SQUALIFICATI PER IL BOVES MDG
02-10-2019 17:20 - PRIMA CATEGORIA
CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno 5 del girone F di Prima categoria.
Squalificato fino al 03/10/2020 l'assistente del Revello Nika Nosh "per condotta violenta consistente nell'aver reagito a un provvedimento arbitrale dapprima urlando e inveendo all'indirizzo del direttore di gara, successivamente spintonando due calciatori avversari, arrivando a colpire con violenza l'arbitro con la bandierina sul braccio, provocandogli un forte dolore.
La sanzione erogata andrà considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, come previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27/01/2016)".
Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
fino al 27/12/2019
Nika Ronaldo (Revello)
Nika Ronaldo (Revello)
2 TURNI
Poccetti Alessandro (Boves MdG)
1 TURNO
Poccetti Alessandro (Boves MdG)
1 TURNO
Caporgno Gabriel (Revello)
Covello Andrea (Saviglianese)
Sidoli Nicolò (Boves MdG)
Deciso il 3-0 a tavolino per la partita Murazzo-Revello "...in ragione della mancanza del numero minimo dei giocatori della squadra ospite, i quali al minuto 40esimo del primo tempo abbandonavano il terreno di gioco in segno di protesta nei confronti di alcune decisioni dell'arbitro...fattispecie di condotta gravemente antisportiva che ha altresì impedito il regolare svolgimento della gara in oggetto in violazione dell'articolo 10 c.g.s."
Squalificato fino al 03/10/2020 l'assistente del Revello Nika Nosh "per condotta violenta consistente nell'aver reagito a un provvedimento arbitrale dapprima urlando e inveendo all'indirizzo del direttore di gara, successivamente spintonando due calciatori avversari, arrivando a colpire con violenza l'arbitro con la bandierina sul braccio, provocandogli un forte dolore.
La sanzione erogata andrà considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, come previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27/01/2016)".
Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata